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Direttiva MIUR 03.10.2013, prot. n. 14032

Criteri generali per il trasferimento del personale amministrativo iscritto nei ruoli del Miur, attraverso l'istituto compensativo dell'interscambio.

Art. 2 -

Per "interscambio" si intende il reciproco trasferimento di due unità di personale amministrativo da una sede di servizio ad altra sede del MIUR.

Condizione necessaria per l'interscambio è che i richiedenti siano inquadrati nella medesima Area funzionale, appartenenti allo stesso profilo professionale e alla medesima fascia retributiva.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 35 co. 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono ammessi a partecipare alla procedura di interscambio anche i dipendenti con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni.

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