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Decreto MIUR 26.03.2013

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica relativa all'anno scolastico 2012/2013. (G.U. 10.06.2013, n. 134)

Art. 4 - Organico Dsga - Situazione di fatto

4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'art. 2.1., il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.

4.2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di Dsga, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'art. 2.1. è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".

4.3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. L'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.

4.4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a Dsga di ruolo già titolare in scuola normodimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di cui al presente articolo.

4.5. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di Dsga istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4.

4.6. A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i cr

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