Decreto MIUR 26.03.2013
3.1. In applicazione dell'art. 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
3.2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3.3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
3.4. Il direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR disciplina annualmente le modalità di accantonamento dei posti, secondo la corrispondenza tra l'area didattica di laboratorio e la classe di insegnamento dell'I.T.P. in soprannumero.
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