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Decreto MIUR 26.03.2013

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica relativa all'anno scolastico 2012/2013. (G.U. 10.06.2013, n. 134)

Art. 3 - Assistente tecnico - Accantonamento posti

3.1. In applicazione dell'art. 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

3.2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.

3.3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

3.4. Il direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR disciplina annualmente le modalità di accantonamento dei posti, secondo la corrispondenza tra l'area didattica di laboratorio e la classe di insegnamento dell'I.T.P. in soprannumero.

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