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Decreto MIUR 25.03.2013

Istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Art. 4 - Svolgimento dei percorsi

1. I corsi si svolgono negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015, secondo il calendario che sarà fissato dai competenti atenei e istituzioni AFAM, nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il Rettore dell'ateneo o il Direttore dell'istituzione AFAM interessata e il Direttore del competente USR. In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli atenei e dalle istituzioni AFAM, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all'organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.

2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori degli USR e le strutture didattiche universitarie e AFAM interessate.

3. Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi per ciascun anno accademico è determinato da ciascun ateneo e istituzione AFAM, di intesa con il Direttore USR, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali.

4. L'ordine di priorità per la frequenza dei corsi è determinato in base all'ordine dei risultati ottenuti nella prova di cui all'art. 3. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.

5. I Direttori USR, gli atenei e le istituzioni AFAM avranno

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