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Decreto MIUR 25.03.2013

Istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Art. 3 - Prova di valutazione delle competenze in ingresso

1. Ai fini di valutare le competenze trasversali in ingresso ai percorsi, gli aspiranti sono sottoposti, prima dell'attivazione del primo percorso, a una prova nazionale, computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Per la scuola primaria la lingua è obbligatoriamente l'inglese.

2. Per ciascun aspirante il sistema genera casualmente una prova costituita da 70 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. capacità logiche: 30 quesiti;

b. capacità di comprensione del testo: 30 quesiti

c. lingua straniera: 10 quesiti

3. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di valutazione.

Sotto la soglia di 43 risposte esatte la prova è valutata 0 punti. Da 43 a 70 le risposte esatte valgono 1.25 punti, le risposte non date valgono 0 punti, le risposte errate valgono -0.50 punti, sino ad un massimo di 35 punti.

4. La prova di cui al presente articolo non costituisce sbarramento all'iscrizione, che è successivamente perfezionabile, ma il suo risultato è parte del punteggio di abilitazione.

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