Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29.01.2013
1. I programmi di istruzione e formazione di rilevanza regionale devono essere presentati con modalità informatiche ai Comitati regionali di valutazione, che procedono all'istruttoria, nonché, contestualmente, alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'acquisizione da parte del Ministero degli affari esteri del parere previsto dall'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/1999.
2. I Comitati regionali di cui al comma 1 sono costituiti presso le Direzioni regionali del lavoro con appositi decreti direttoriali, e così composti:
a. il direttore della Direzione regionale del lavoro o un suo delegato con funzioni di presidente;
b. un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
c. il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato individuato tra i rappresentanti dei Centri per l'istruzione degli adulti nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di promozione da quelle di valutazione tra Centri;
d. un rappresentante della Regione designato nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di promozione da quelle di valutazione tra uffici regionali;
e. un rappresentante della Provincia interessata dal programma.
Per ogni membro titolare è prevista la nomina di un supplente.
3. La partecipazione ai Comitati regionali di valutazione è a titolo gratuito e non comporta onere, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.
4. La costituzione e composizione dei Comitati regionali di valutazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano è demandata alle disposizioni dei rispettivi statuti.
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