IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29.01.2013

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 15.02.2013, n. 39)

Art. 7 - Istruttoria

1. I programmi di istruzione e formazione di rilevanza regionale devono essere presentati con modalità informatiche ai Comitati regionali di valutazione, che procedono all'istruttoria, nonché, contestualmente, alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'acquisizione da parte del Ministero degli affari esteri del parere previsto dall'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/1999.

2. I Comitati regionali di cui al comma 1 sono costituiti presso le Direzioni regionali del lavoro con appositi decreti direttoriali, e così composti:

a. il direttore della Direzione regionale del lavoro o un suo delegato con funzioni di presidente;

b. un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

c. il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato individuato tra i rappresentanti dei Centri per l'istruzione degli adulti nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di promozione da quelle di valutazione tra Centri;

d. un rappresentante della Regione designato nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di promozione da quelle di valutazione tra uffici regionali;

e. un rappresentante della Provincia interessata dal programma.

Per ogni membro titolare è prevista la nomina di un supplente.

3. La partecipazione ai Comitati regionali di valutazione è a titolo gratuito e non comporta onere, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.

4. La costituzione e composizione dei Comitati regionali di valutazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano è demandata alle disposizioni dei rispettivi statuti.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.