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D.M. MIUR 08.02.2013, n. 95

Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto - ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

Art. 3 - Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane del corso sperimentale ESABAC di cui all'art. 1, è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la materia di lingua e letteratura francese sia del commissario per la disciplina di storia;

2. Il predetto commissario di storia si avvale, altresì, per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia della collaborazione del commissario esterno di lingua e letteratura francese, tenuto conto di una griglia di valutazione concordata con la Parte francese; eventualmente, può avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione - anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico.

3. È autorizzata l'assistenza di Ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti Autorità francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata ESABAC. La relativa spesa non grava sul bilancio dello Stato.

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