D.M. MIUR 08.02.2013, n. 95
1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese, ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana.
2. Il diploma di Baccalauréat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane - conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese - ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.
3. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono attivare il percorso ESABAC. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri, previo parere favorevole della Parte francese e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In ogni caso, le prove scritte relative alla parte specifica dell'esame di Stato sono identiche a quelle somministrate nelle scuole del territorio metropolitano e devono svolgersi nello stesso giorno e con orari corrispondenti.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, su proposta dei Direttori degli Uffici scolastici regionali, autorizza l'attivazione dei percorsi ESABAC nelle scuole del territor
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