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Decreto legge 30.12.2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2013, n. 304)

Art. 7 - Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2015».

1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti.

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