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Decreto legge 30.12.2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 30.12.2013, n. 304)

Art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015» .

3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.».

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante

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