D.P.C.M. 18.04.2013
Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (G.U. 15.07.2013, n. 164)
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
2. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8.
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