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D.P.C.M. 18.04.2013

Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (G.U. 15.07.2013, n. 164)

Art. 6 - Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica

1. La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dal regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati nazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'elenco adottati nei confronti delle imprese.

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