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D.M. MIUR 30.11.2012, n. 93

Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. (G.U. 14.12.2012, n. 291)

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. In fase di prima attuazione, le scadenze indicate all'art. 5 comma 2 del presente decreto sono stabilite con apposito decreto della Direzione Generale del personale scolastico, al fine di armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.

2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di cui al presente decreto, le università o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con le istituzioni, d'intesa con gli USR competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 15, comma 23 del Regolamento.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12 comma 1 del Regolamento; dell'art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; dell'art. 3, comma 2 lettera e) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi.

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