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D.M. MIUR 30.11.2012, n. 93

Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. (G.U. 14.12.2012, n. 291)

Allegato A - (Articolo 4, comma 1)

1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo Attivo:

a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;

b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;

c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;

d) l'utilizzo nell'attività didattica delle TIC;

e) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti;

f) la congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:

a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;

b) documentata partecipazione ad a

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