Provvedimento Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 01.03.2012
1. La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata «Parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
2. Il parere, redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell'Autorità, viene trasmesso alle parti interessate.
3. Nel caso in cui le istanze presentate siano inammissibili o improcedibili, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, commi 2, e 3, o risultino irrilevanti ai fini dell'emanazione del parere dell'Autorità, ai sensi dell'art. 6, le stesse saranno archiviate. Delle archiviazioni disposte verrà data comunicazione al/ai richiedente/i.
4. In ogni caso l'Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9, e 11, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di svolgere ulteriori attività nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.
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