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Provvedimento Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 01.03.2012

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (G.U. 17.03.2012, n. 65)

Art. 7 - Audizione delle parti interessate

1. L'Autorità valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate, previa apposita richiesta contenuta nell'istanza.

2. L'audizione ha luogo presso l'Autorità, alla presenza di un rappresentante della stessa e di tutte le parti interessate.

3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale.

4. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento.

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