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Nota MIUR 23.05.2012, n. 916

Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico. Circolare n. 32 del 20 aprile 2012, concernente comunicazioni e adempimenti obbligatori di cui al par. 6 della Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Chiarimenti.

Nel corso di una riunione, richiesta dalla scrivente, con il Capo dell'Ispettorato per la funzione pubblica, finalizzata a stabilire le modalità per il coordinamento dei rispettivi compiti, è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nella circolare n. 32 del 20 aprile 2012 , relativa agli adempimenti obbligatori di cui all'oggetto.

Si richiama, pertanto, la massima attenzione sui seguenti aspetti.

1. Contenuto delle comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica

Si precisa ulteriormente che, ai sensi del paragrafo 6 della Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, gli organi disciplinari competenti, ossia gli Uffici per i procedimenti disciplinari per le infrazioni più gravi e i dirigenti scolastici per le infrazioni meno gravi, soltanto qualora attivino un procedimento sanzionatorio nei confronti del personale scolastico, devono, entro 5 giorni dalla contestazione degli addebiti, comunicare obbligatoriamente, all'indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i seguenti dati:

a) codice del procedimento (da indicare sempre sia nella comunicazione di avvio che in quella di chiusura);

b) data di contestazione dell'addebito (avvio proc. disc.);

c) tipo di infrazione commessa;

d) eventuali date di sospensione e riassunzione del procedimento a causa di intervenuto procedimento penale;

e) data di chiusura del procedimento;

f) sanzione irrogata.

Con riferimento al punto a), la necessità di individuare un codice identificativo del procedimento disciplinare attivato (numerico, alfanumerico, ecc.) risponde all'esigenza di tutelare l'anonimato del dipendente sottoposto allo stesso. A tal proposito, si coglie l'occasione per chiarire che l'istruzion

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