Legge 30.07.2012, n. 128
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma è libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
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