Legge 30.07.2012, n. 128
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)
1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica garantisce alla Chiesa apostolica in Italia che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.
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