Accordo 25.07.2012
Formula iniziale
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 25 luglio 2012;
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010, il quale attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, la facoltà di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditati;
Ritenuto che la locuzione «specialisti o strutture accreditate» utilizzata dalla disposizione citata per l'individuazione dei soggetti che potranno affiancare il Servizio sanitario nazionale nell'attività diagnostica, debba essere interpretata come riferita a soggetti specificamente riconosciuti dalle regioni per il rilascio della certificazione di DSA;
Ritenuto necessario fornire criteri qualitativi utili all'individuazione di specialisti e strutture che offrano garanzie nello svolgimento dell'attività diagnostica, ai fini del riconoscimento da parte delle regioni;
Ritenuto necessario, altresì, fornire criteri per lo svolgimento dell'attività diagnostica che contemperino le esigenze del Servizio sanitario nazionale e quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestività della certificazione di DSA ed agli elementi conoscitivi che devono esservi riportati per consentire agli in
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