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Accordo 25.07.2012

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio Atti n. 140 del 25 luglio 2012). (G.U. 18.08.2012, n. 192)

Art. 1 - Attivazione del percorso diagnostico

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo art. 3.

2. Le regioni e le aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA.

3. I servizi pubblici e i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference. La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene.

4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagn

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