Accordo 25.07.2012
1. La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e formalmente chiara. è necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche dell'ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).
2. La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.
3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:
• al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
• ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.
4. Al fine di semplificare l'iter procedurale della certificazione, con particolare riguardo alla fase di ricezione della documentazione da parte delle istituzioni scolastich
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