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Accordo 25.07.2012

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio Atti n. 140 del 25 luglio 2012). (G.U. 18.08.2012, n. 192)

Art. 3 - Elementi della certificazione di DSA

1. La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e formalmente chiara. è necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche dell'ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).

2. La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:

• al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;

• ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

4. Al fine di semplificare l'iter procedurale della certificazione, con particolare riguardo alla fase di ricezione della documentazione da parte delle istituzioni scolastich

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