Ordinanza MIUR 08.06.2012, n. 52
1. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti del Consiglio di classe per motivi strettamente dipendenti dal sisma (di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali), e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico.
2. Con riferimento agli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dal previgente ordinamento (art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010), non sono effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente.
3. L'esame di qualifica si svolge su una prova orale davanti al Consiglio di classe, anche in assenza di uno o più componenti e del componente esterno. La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze professionali. Il colloquio può dare diritto fino a 10 punti (cfr. art. 27 O.M. 21 maggio 2001, n. 90). Il Consiglio di classe, nella composizione su descritta, formula un giudizio globale e assegna un voto unico.
Parimenti, sostengono esclusivamente le prove orali gli studenti degli istituti d'arte per il conseguimento della licenza di maestro d'arte.
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