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Ordinanza MIUR 08.06.2012, n. 52

Disposizioni per il riconoscimento della validità dell'anno scolastico 2011/2012 e per l'effettuazione degli scrutini e degli esami nei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti da eventi sismici.

Art. 4 - Svolgimento degli esami di Stato

1. I candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e secondo grado degli istituti scolastici di cui all'articolo 1, sostengono esclusivamente le prove orali previste dalla normativa vigente.

2. Negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nella prova orale e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

3. Negli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, la commissione dispone di 75 punti per il colloquio, corrispondenti alla somma dei punteggi massimi previsti per le prove scritte e per il colloquio dall'OM n. 41 dell'11 maggio 2012. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti (punteggio corrispondente alla somma dei punteggi minimi da conseguire per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio previsti dall'OM n.41/2012).

4. Le commissioni per gli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado si insediano, ove possibile, il giorno 18 giugno 2012 come previsto dall'OM n. 41 del 2012 La data di inizio dei colloqui viene stabilita dalla commissione ai sensi dell'articolo 12, comma 9, dell'OM n. 41 del 2012 e, comunque, non prima del giorno 20 giugno 2012.

5. Il Direttore generale regionale ovvero in sua assenza il dirigente con funzioni vicarie, o il dirigente da questi delegato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di esame ed ai calendari già stabiliti, con provvedimento motivato da comunicare al Ministero in cui siano precisate le condizioni di

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