Decreto legge 06.06.2012, n. 74
Capo III - Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.
2. Per le attività individuate nel D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
3. Per le attività individuate nel D.Lgs. n. 152/2006 Allegato VIII alla parte seconda (attività soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013.
4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Le proroghe dei termini e le sospensi
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