Decreto legge 06.06.2012, n. 74
Capo III - Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
Articolo inserito dall'art. 11, comma 3-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.