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D.P.C.M. 12.01.2012

Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 11.04.2012, n. 85)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2011;

Vista l'ordinanza in data 10 novembre 2011 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio che ha ordinato di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al riesame del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011;

Rilevata la necessità, peraltro, di provvedere in autotutela all'annullamento parziale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, mediante la modifica delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Decreta:

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