D.P.C.M. 12.01.2012
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 , comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto. È rimessa alla valutazione degli organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.»;
b) al comma 2 dell'art. 4 le parole: «ed uguale efficacia» sono soppresse;
c) all'art. 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio.».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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