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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.04.2012

Smobilizzo degli investimenti finanziari degli enti ed organismi pubblici passati al regime della tesoreria unica in attuazione dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27. (G.U. 30.04.2012, n. 100)

Formula iniziale

Il Direttore della Direzione II

del Dipartimento del Tesoro

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, nonché il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 recante integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

Visto l'art. 35 del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, commi da 8 a 13, recanti disposizioni in materia di tesoreria unica, ed in particolare il comma 9, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, degli eventuali investimenti finanziari da smobilizzare, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani;

Vista la circolare n. 11 del 24 marzo 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, recante disposizioni di attuazione dell'art. 35, commi 8-13, nella quale è, tra l'altro, allegato l'elenco degli enti cui si applica la relativa disciplina;

Ritenuto necessario procedere all'individuazione degli investimenti finanziari il cui smobilizzo è ritenuto indispensabile, nel quadro delle misure riguardanti il regime di tesoreria unica disposte ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica;

Considerata l'esigenza di escludere dal novero degli investimenti da smobilizzare quelli non aventi effetti netti positivi ai fini degli afflussi di fondi e quelli aventi possibili effetti negativi per gli enti ed organismi pubblici;

Decreta:

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