Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.04.2012
Formula iniziale
Il Direttore della Direzione II
del Dipartimento del Tesoro
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, nonché il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 recante integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
Visto l'art. 35 del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, commi da 8 a 13, recanti disposizioni in materia di tesoreria unica, ed in particolare il comma 9, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, degli eventuali investimenti finanziari da smobilizzare, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani;
Vista la circolare n. 11 del 24 marzo 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, recante disposizioni di attuazione dell'art. 35, commi 8-13, nella quale è, tra l'altro, allegato l'elenco degli enti cui si applica la relativa disciplina;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione degli investimenti finanziari il cui smobilizzo è ritenuto indispensabile, nel quadro delle misure riguardanti il regime di tesoreria unica disposte ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica;
Considerata l'esigenza di escludere dal novero degli investimenti da smobilizzare quelli non aventi effetti netti positivi ai fini degli afflussi di fondi e quelli aventi possibili effetti negativi per gli enti ed organismi pubblici;
Decreta:
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.