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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.04.2012

Smobilizzo degli investimenti finanziari degli enti ed organismi pubblici passati al regime della tesoreria unica in attuazione dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27. (G.U. 30.04.2012, n. 100)

Articolo unico -

Gli enti ed organismi pubblici di cui ai commi 8 e 11 dell'art. 35 del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1 smobilizzano, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, gli investimenti costituiti da impieghi di disponibilità liquide, effettuati al fine di aumentarne la redditività, in prodotti finanziari così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusi i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale.

Gli enti ed organismi pubblici possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato al 30 aprile 2012 sia inferiore al prezzo di acquisto.

Tenuto conto delle indicazioni fornite con circolare n. 11 del 24 marzo 2012, citata nelle premesse, sono altresì esclusi:

- gli investimenti delle somme accantonate per costituire meccanismi di ammortamento graduale del debito, resi obbligatori dall'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l'emissione di buoni obbligazionari con rimborso in unica soluzione alla scadenza, compresi gli eventuali reinvestimenti di importi nel frattempo divenuti disponibili;

- gli investimenti in titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente;

- gli investimenti in valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito;

- gli investimenti, di norma temporanei, di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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