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Decreto M.A.E. 03.08.2012, n. 4171

Disposizioni relative al conferimento delle supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal d.lvo 297/94 e successive modifiche.

Art. 1 - Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

1. Le presenti disposizioni stabiliscono, a partire dall'a.s. 2012/2013, le modalità per il conferimento delle supplenze su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero. I dirigenti scolastici conferiscono le supplenze utilizzando le rispettive graduatorie in relazione alle seguenti situazioni e correlate tipologie:

a. supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche su posti disponibili, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare ai posti di contingente statale annualmente disponibili, personale di ruolo da destinare all'estero;

b. supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore non costituenti posti interi o cattedra nelle scuole statali;

c. supplenze temporanee in attesa del docente avente diritto;

d. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente.

2. Per l'attribuzione delle supplenze di cui al precedente comma 1 si utilizzano le graduatorie costituite ai sensi delle relative disposizioni emanate dal Ministero degli Affari Esteri.

3. Nelle scuole statali italiane all'estero, per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedra, si dà luogo all'attribuzione delle stesse ai docenti in servizio nella scuola, con il loro consenso, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali disciplinate ai sensi dell'art. 107 Capo X del CCNL 27/11/07.

4. L'attribuzione delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti dalla dat

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