D.M. MIUR 28.09.2011
Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:
a) le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;
b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;
c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;
d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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