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D.M. MIUR 28.09.2011

Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici. (G.U.31.01.2012, n. 25)

Art. 2 -

Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:

a) le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;

b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;

c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;

d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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