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D.M. MIUR 28.09.2011

Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici. (G.U.31.01.2012, n. 25)

Art. 1 -

1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

2. Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo studente che dichiari l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.

4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

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