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D.M. MIUR 02.09.2011

Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - INVALSI. (G.U. 01.10.2011, n. 229)

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facoltà di conferire deleghe e procure, ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;

b) convoca il Consiglio tecnico-scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto;

c) formula le proposte al Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, per la definizione del DVS decennale, del PTA dell'Istituto e dei relativi aggiornamenti annuali;

d) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, nonché delle direttive ministeriali e delle linee-guida definite in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

e) adotta, in caso di urgenza, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;

f) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Istituto;

g) individua il candidato per l'incarico di Direttore generale, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e adotta il conseguente

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