D.M. MIUR 02.09.2011
1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto dal Presidente e da due membri, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 213 del 2009, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell'amministrazione scolastica.
2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.
3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
a) delibera il DVS decennale, il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali;
b) determina le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione, proposti dal Presidente, in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, nonché degli indirizzi generali e degli obiettivi definiti dal Ministro nell'ambito delle priorità strategiche e delle linee-guida concordate in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
c) delibera, a maggioranza dei componenti, in ordine alla definizione e modifiche dello Statuto, nonché dei Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità, di cui al successivo articolo 16;
d) delibera l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative eventuali variazioni, del conto consuntivo e delle rispettive relazioni di accompagnamento;
e) delibera la ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
f) delibera l'aff
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.