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D.P.C.M. 28.11.2011

Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia. (G.U. 17.01.2012, n. 13)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge n. 146/1990, con esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari, dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazi

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