D.P.C.M. 28.11.2011
Formula iniziale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge n. 146/1990, con esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari, dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazi
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