D.P.C.M. 28.11.2011
A decorrere dalla data del presente decreto, l'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, è delegato, per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari, dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al:
- Ministro dell'interno;
- Ministro della giustizia;
- Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministro per i beni e le attività culturali;
- Ministro della salute.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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