IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11.11.2011

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (G.U. 06.03.2012, n. 55)

Art. 2 - Attività preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché tramite beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 128, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163.

2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di curo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ott

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.