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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11.11.2011

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (G.U. 06.03.2012, n. 55)

Art. 1 - Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. I limiti di cui all'articolo 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli

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