D.M. MIUR 10.11.2011, n. 104
9.1 - Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento
9.2 - Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
9.3 - Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l' autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
9.4 - Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
9.5 - La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
9.6 - Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
9.7 - I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato,avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.
9.8 - L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo dete
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