D.M. MIUR 10.11.2011, n. 104
8.1 - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, nonchè le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
8.2 - L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse;
b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di conferma;
c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.3 - La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia inserito.
8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445,pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n.42 del 20.2.2001, modificato ed integrato dall'art. 15 d
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