D.P.R. 15.12.2011, n. 232
1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all'articolo 3.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione può essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione è attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali è attribuita ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali è attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo 2, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carrie
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