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D.P.R. 15.12.2011, n. 232

Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 09.02.2012, n. 33)

Art. 3 - Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni

1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori è altresì abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge.

5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione eco

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