Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.
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