Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:
a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e
b) l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.