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D.P.C.M. 24.09.2010

Modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica. (G.U. 27.11.2010, n. 278)

Art. 4 - Oggetto delle rilevazioni

1. DigitPA, in base ai dati raccolti nelle modalità descritte all'art. 3, verifica il grado di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del Codice e delle altre disposizioni in materia di posta elettronica certificata.

2. I dati forniti dalle amministrazioni, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti:

a) numero di caselle di posta elettronica istituzionale ordinaria o certificata;

b) numero complessivo di caselle di posta elettronica istituzionale certificata o di analoghi indirizzi di posta elettronica basati su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, corrispondenti al registro di protocollo di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) numero complessivo dei messaggi inviati dalle caselle di posta elettronica istituzionali;

d) numero complessivo dei messaggi di posta elettronica istituzionale inviata con gli allegati;

e) numero complessivo di documenti inviati, secondo quanto rilevato dai sistemi di protocollo informatico, nonchè, ove tuttora presenti, dai registri cartacei di protocollo;

f) rapporto tra il volume complessivo della corrispondenza inviata, cartacea ed elettronica, secondo i dati previsti dalla lettera c) alla lettera e), nonchè le modalità con cui sono stati ottenuti i dati;

g) i dati sulla spesa sostenuta nell'esercizio finanziario precedente per l'invio della posta cartacea, da cui si rileva il numero di documenti inviati sulla base del costo medio di una spedizione.

3. DigitPA, sulla base dei dati raccolti, certifica per ogni amministrazione il totale della corrispondenza cartacea ed elettron

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