IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 24.09.2010

Modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica. (G.U. 27.11.2010, n. 278)

Art. 3 - Modalità di rilevazione dei dati relativi alle trasmissioni

1. Ciascuna amministrazione individua almeno un referente che costituisce l'unico soggetto autorizzato a trasmettere a DigitPA i dati previsti dall'art. 4. Il referente dovrà disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con DigitPA. Ai fini dell'accreditamento del referente, ciascuna amministrazione comunica a DigitPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, decorrente dall'inizio dell'anno solare, i referenti trasmettono a DigitPA tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni.

3. Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano il formato elettronico reso disponibile da DigitPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione PEC del sito istituzionale www.cnipa.gov.it.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.