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Decreto MIUR - D.D.G. 15.09.2010.

Art. 3 -

Gli incentivi saranno corrisposti dalle scuole di appartenenza, cui i rispettivi Uffici Scolastici Regionali provvederanno ad assegnare le relative risorse finanziarie, sotto forma di uno dei benefici previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, come qui di seguito riportato:

a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;

b) ammissione a tirocini formativi;

c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;

d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;

e) benefici di tipo economico;

f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

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