IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari

Titolo II - Affidamento dei servizi

Art. 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 65, d.P.R. n. 554/1999)

1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell'articolo 267.

2. Alle procedure relative ai servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

3. Alle procedure relative a servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

4. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 262, sia pari o superiore alle soglie stabilite dall'articolo 28 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.