D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari
Titolo I - Disposizioni generali
1. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall'articolo 259, comma 2, con esclusione della lettera d), contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 1 del codice;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o negoziata con bando;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di procedura ristretta;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere
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